In Inghilterra, ad epidemia non ancora al massimo della sua nefasta espressione, sono stati adottati intorno al 20 marzo provvedimenti immediati per garantire sin da subito la tenuta dei conti economici di alcune categorie di imprese. Se è vero che la tutela migliore del lavoro e del benessere sociale nel lungo periodo è garantita dal mantenimento di condizioni di funzionamento e di continuità operativa delle imprese, tale provvedimento risulta molto tempestivo e, per certi versi, innovativo. L’Emergency Measurement Agreement, infatti, prevede in estrema sintesi che taluni tipi di imprese stipulino un vero e proprio accordo/contratto con il Governo, il cui punto nodale riguarda il ristoro dei mancati ricavi (a seguito della contrazione degli stessi), sulla base di una semplice formula che deriva da un pragmatico ragionamento a monte: le imprese che sperimentano contrazioni rilevanti nei propri ricavi a seguito del calo dei consumi correlati alla diffusione dell’epidemia e alle misure di isolamento sociale per contrastarla, avranno il ristoro dei costi rimasti scoperti da eventuali ricavi (associati a quei costi), cui si aggiunge un limitato mark-up che non supera il 2% dei costi stessi. Da sottolineare la tempestività del provvedimento che affronta subito il tema della continuità aziendale per quelle imprese che possono far registrare un importo assai ridotto, per non dire nullo, alla prima riga del conto economico (i.e. i ricavi). È una misura di assoluta emergenza, chiara nella sua applicazione sia per ciò che riguarda le modalità che per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione. In Inghilterra, questo accordo ha riguardato per ora le imprese concessionarie dei servizi di trasporto ferroviario.
Si tratta ovviamente di una misura limitata nel tempo (massimo sei mesi, ma può anche essere prorogata), in quanto chiaramente finalizzata a superare il periodo che vede protratte le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e, con esse, la riduzione dell’operatività aziendale con l’obiettivo finale che, ad epidemia attenuata e (auspicabilmente) sconfitta, le imprese siano ancora operative – seppur a ritmo ridotto – e pronte a cogliere il momento della ripresa. La scommessa dell’Inghilterra è sulle aziende, le quali – ad emergenza terminata – sono così messe nelle condizioni di garantire in futuro quanto il servizio di trasporto quanto i livelli occupazionali, non dovendo necessariamente ripartire da zero.
Certamente, si pone il tema di quali imprese far rientrare nell’ambito di applicazione di tali misure straordinarie. Il riferimento inglese alle imprese di trasporto ferroviario fa pensare che simili provvedimenti potrebbero riguardare tutte quelle aziende che, ad allarme rientrato, saranno in grado di tornare (quasi in maniera automatica) a realizzare i propri ricavi ad un livello progressivamente crescente man mano che l’emergenza andrà attenuandosi.
Se questo è il principio che guida nella definizione del perimetro applicativo, tutte le imprese che gestiscono le infrastrutture possono a pieno titolo rientrare in un provvedimento del genere. E così stazioni, aeroporti, porti, reti autostradali, e via dicendo. Ma anche le imprese esercenti il servizio di trasporto delle persone (treno, aereo, nave, bus financo i taxi) potrebbero far parte della cerchia dei soggetti meritevoli di tale misura. Come pure potrebbero rientrare in una agevolazione così impattante, stadi, musei, teatri, cinema, cioè le infrastrutture culturali e sociali. Per il nostro Paese, far rientrare gli operatori economici, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura, sarebbe particolarmente significativo e potrebbe essere il primo tassello di un nuovo rinascimento economico, sociale e culturale dell’Italia.
Per le imprese invece caratterizzate da ricavi meno certi e, comunque esposti (per tipo di attività esercitata) al rischio mercato, le agevolazioni/aiuti/incentivi (sempre per un periodo limitato) non possono che riguardare i costi aziendali e tipicamente, il costo del personale, quello dei servizi (approvvigionamenti energetici, affitti, canoni e similari), nonché gli oneri finanziari connessi ad un eventuale indebitamento. A ben vedere, si tratta della categoria dei costi aziendali generalmente indicati come costi fissi, invarianti cioè al volume dei ricavi e della produzione. In piena emergenza, al fine di salvaguardare le imprese e quindi i posti di lavoro, i provvedimenti legislativi non possono che andare in questo senso. Da tenere presente che il maggior numero di imprese ricade in questo secondo gruppo.
Vi sono, infine, da ricordare misure che vanno per così dire ad agevolare trasversalmente tutte le imprese: si tratta per lo più di interventi di natura fiscale volti a sospendere/attenuare il prelievo tributario e contributivo sulle imprese, nonché gli interventi volti a ottimizzare la gestione del capitale circolante delle imprese in carenza di liquidità nel periodo dell’emergenza. In Italia, le misure finora emanate rientrano per lo più nelle ultime due categorie andando ad allentare il peso di taluni costi e a cercare di mantenere ad un livello tollerabile le inevitabili tensioni sul capitale circolante e, di conseguenza, sul fabbisogno finanziario delle imprese.
In Inghilterra, ad epidemia non ancora al massimo della sua nefasta espressione, sono stati adottati intorno al 20 marzo provvedimenti immediati per garantire sin da subito la tenuta dei conti economici di alcune categorie di imprese. Se è vero che la tutela migliore del lavoro e del benessere sociale nel lungo periodo è garantita dal mantenimento di condizioni di funzionamento e di continuità operativa delle imprese, tale provvedimento risulta molto tempestivo e, per certi versi, innovativo. L’Emergency Measurement Agreement, infatti, prevede in estrema sintesi che taluni tipi di imprese stipulino un vero e proprio accordo/contratto con il Governo, il cui punto nodale riguarda il ristoro dei mancati ricavi (a seguito della contrazione degli stessi), sulla base di una semplice formula che deriva da un pragmatico ragionamento a monte: le imprese che sperimentano contrazioni rilevanti nei propri ricavi a seguito del calo dei consumi correlati alla diffusione dell’epidemia e alle misure di isolamento sociale per contrastarla, avranno il ristoro dei costi rimasti scoperti da eventuali ricavi (associati a quei costi), cui si aggiunge un limitato mark-up che non supera il 2% dei costi stessi. Da sottolineare la tempestività del provvedimento che affronta subito il tema della continuità aziendale per quelle imprese che possono far registrare un importo assai ridotto, per non dire nullo, alla prima riga del conto economico (i.e. i ricavi). È una misura di assoluta emergenza, chiara nella sua applicazione sia per ciò che riguarda le modalità che per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione. In Inghilterra, questo accordo ha riguardato per ora le imprese concessionarie dei servizi di trasporto ferroviario.
Si tratta ovviamente di una misura limitata nel tempo (massimo sei mesi, ma può anche essere prorogata), in quanto chiaramente finalizzata a superare il periodo che vede protratte le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e, con esse, la riduzione dell’operatività aziendale con l’obiettivo finale che, ad epidemia attenuata e (auspicabilmente) sconfitta, le imprese siano ancora operative – seppur a ritmo ridotto – e pronte a cogliere il momento della ripresa. La scommessa dell’Inghilterra è sulle aziende, le quali – ad emergenza terminata – sono così messe nelle condizioni di garantire in futuro quanto il servizio di trasporto quanto i livelli occupazionali, non dovendo necessariamente ripartire da zero.
Certamente, si pone il tema di quali imprese far rientrare nell’ambito di applicazione di tali misure straordinarie. Il riferimento inglese alle imprese di trasporto ferroviario fa pensare che simili provvedimenti potrebbero riguardare tutte quelle aziende che, ad allarme rientrato, saranno in grado di tornare (quasi in maniera automatica) a realizzare i propri ricavi ad un livello progressivamente crescente man mano che l’emergenza andrà attenuandosi.
Se questo è il principio che guida nella definizione del perimetro applicativo, tutte le imprese che gestiscono le infrastrutture possono a pieno titolo rientrare in un provvedimento del genere. E così stazioni, aeroporti, porti, reti autostradali, e via dicendo. Ma anche le imprese esercenti il servizio di trasporto delle persone (treno, aereo, nave, bus financo i taxi) potrebbero far parte della cerchia dei soggetti meritevoli di tale misura. Come pure potrebbero rientrare in una agevolazione così impattante, stadi, musei, teatri, cinema, cioè le infrastrutture culturali e sociali. Per il nostro Paese, far rientrare gli operatori economici, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura, sarebbe particolarmente significativo e potrebbe essere il primo tassello di un nuovo rinascimento economico, sociale e culturale dell’Italia.
Per le imprese invece caratterizzate da ricavi meno certi e, comunque esposti (per tipo di attività esercitata) al rischio mercato, le agevolazioni/aiuti/incentivi (sempre per un periodo limitato) non possono che riguardare i costi aziendali e tipicamente, il costo del personale, quello dei servizi (approvvigionamenti energetici, affitti, canoni e similari), nonché gli oneri finanziari connessi ad un eventuale indebitamento. A ben vedere, si tratta della categoria dei costi aziendali generalmente indicati come costi fissi, invarianti cioè al volume dei ricavi e della produzione. In piena emergenza, al fine di salvaguardare le imprese e quindi i posti di lavoro, i provvedimenti legislativi non possono che andare in questo senso. Da tenere presente che il maggior numero di imprese ricade in questo secondo gruppo.
Vi sono, infine, da ricordare misure che vanno per così dire ad agevolare trasversalmente tutte le imprese: si tratta per lo più di interventi di natura fiscale volti a sospendere/attenuare il prelievo tributario e contributivo sulle imprese, nonché gli interventi volti a ottimizzare la gestione del capitale circolante delle imprese in carenza di liquidità nel periodo dell’emergenza. In Italia, le misure finora emanate rientrano per lo più nelle ultime due categorie andando ad allentare il peso di taluni costi e a cercare di mantenere ad un livello tollerabile le inevitabili tensioni sul capitale circolante e, di conseguenza, sul fabbisogno finanziario delle imprese.
Articolo di “IlSole24Ore”
https://www.ilsole24ore.com/art/inghilterra-e-italia-confronto-misure-l-economia-ADAeElH
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