Quante volte è capitato di entrare in un negozio e vedere scritto “per pagamenti con le carte di credito si applica una commissione di 1€“, o “il pagamento con carte ha un sovrapprezzo del 2%“, e quante volte inoltre la stessa cosa si è verificata online, dove il sovrapprezzo è stato occultato più o meno bene?
Ebbene, questa pratica denominata “credit card surcharge”, spesso usata anche da siti di e-commerce ed in passato la preferita da molte compagnie aeree, ha delle implicazioni giuridiche che spesso vengono sottovalutate da chi le pone in essere, e che qui cerchiamo di ripercorrere rapidamente.
Ebbene, come è facile immaginare, l’applicazione di commissioni maggiorative al cliente che voglia pagare con una carta di credito o con un bancomat è illecita, e sotto due diversi profili.
Innanzitutto è vietata espressamente dall’art. 63 del codice del consumo. E anche se molti commercianti (o siti di e-commerce) – spesso di piccole dimensioni come tabaccai, cartolai e piccoli esercizi a conduzione familiare – insistono nell’applicare ai clienti una commissione, tale comportamento rappresenta comunque un illecito sanzionabile. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta negli scorsi mesi per multare i trasgressori, e in una recente nota ha poi precisato che “i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta”.
Anche la PSD2 (Payment Service Directive II), recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 è intervenuta in materia, rimarcando quanto già specificato nel codice del consumo, ed estentendo la validità della regola al territorio di tutta l’Unione Europea. L’applicazione della commissione risulta oltretutto illecita, anche se semplicemente posta a carico di coloro che utilizzano circuiti relativamente meno diffusi (come ad esempio American Express o Diners) rispetto ai più “classici” Visa o MasterCard.
Sotto un secondo profilo, l’applicazione di una commissione al cliente comporta poi, per le vendite offline, la violazione del contratto con l’istutito che ha fornito al commerciante il POS: pressochè tutti gli istituti, infatti, vietano espressamente agli esercenti l’addebito di commissioni ai clienti per l’utilizzo delle carte (e del relativo POS) e ciò può dar luogo all’applicazione di penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Quali sanzioni?
Le sanzioni per l’inottemperanza del divieto sono molto incisive e dipendono da una serie di fattori quali la gravità, la frequenza della condotta e il numero di consumatori coinvolti; sono irrogate dall’AGCM e vanno da un minimo di 2.000 ad un massimo di 5 milioni di euro.
Quante volte è capitato di entrare in un negozio e vedere scritto “per pagamenti con le carte di credito si applica una commissione di 1€“, o “il pagamento con carte ha un sovrapprezzo del 2%“, e quante volte inoltre la stessa cosa si è verificata online, dove il sovrapprezzo è stato occultato più o meno bene?
Ebbene, questa pratica denominata “credit card surcharge”, spesso usata anche da siti di e-commerce ed in passato la preferita da molte compagnie aeree, ha delle implicazioni giuridiche che spesso vengono sottovalutate da chi le pone in essere, e che qui cerchiamo di ripercorrere rapidamente.
Ebbene, come è facile immaginare, l’applicazione di commissioni maggiorative al cliente che voglia pagare con una carta di credito o con un bancomat è illecita, e sotto due diversi profili.
Innanzitutto è vietata espressamente dall’art. 63 del codice del consumo. E anche se molti commercianti (o siti di e-commerce) – spesso di piccole dimensioni come tabaccai, cartolai e piccoli esercizi a conduzione familiare – insistono nell’applicare ai clienti una commissione, tale comportamento rappresenta comunque un illecito sanzionabile. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta negli scorsi mesi per multare i trasgressori, e in una recente nota ha poi precisato che “i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta”.
Anche la PSD2 (Payment Service Directive II), recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 è intervenuta in materia, rimarcando quanto già specificato nel codice del consumo, ed estentendo la validità della regola al territorio di tutta l’Unione Europea. L’applicazione della commissione risulta oltretutto illecita, anche se semplicemente posta a carico di coloro che utilizzano circuiti relativamente meno diffusi (come ad esempio American Express o Diners) rispetto ai più “classici” Visa o MasterCard.
Sotto un secondo profilo, l’applicazione di una commissione al cliente comporta poi, per le vendite offline, la violazione del contratto con l’istutito che ha fornito al commerciante il POS: pressochè tutti gli istituti, infatti, vietano espressamente agli esercenti l’addebito di commissioni ai clienti per l’utilizzo delle carte (e del relativo POS) e ciò può dar luogo all’applicazione di penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Quali sanzioni?
Le sanzioni per l’inottemperanza del divieto sono molto incisive e dipendono da una serie di fattori quali la gravità, la frequenza della condotta e il numero di consumatori coinvolti; sono irrogate dall’AGCM e vanno da un minimo di 2.000 ad un massimo di 5 milioni di euro.
Articolo di “cyberlaws”
https://www.cyberlaws.it/2020/pos-pagamento-addebito-commissioni-cliente-carte-bancomat/
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Via Dalmazia 223/b
51100 Pistoia (PT)
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Sabato : 10:30–14:00
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