Talvolta si sente parlare di voltura e subentro in corrispondenza di un acquisto di immobile, di un decesso, di un trasferimento di residenza, ma non sempre si ha ben chiara la distinzione tra le due procedure, le quali appaiono differenti tra loro sotto l’aspetto pratico.

Voltura e subentro: due pratiche diverse tra loro
Tra voltura e subentro vi è un disguido lessicale che deve essere corretto e chiarito prima di arrivare a definire i percorsi necessari per iniziare la pratica desiderata.

La voltura utenze si rende necessaria quando c’è un cambio di proprietà relativo a un immobile e lo scopo è unicamente quello di sostituire l’utente intestatario del contratto con quello nuovo che assume la titolarità della casa o dell’appartamento. In pratica vi è semplicemente un cambio di intestazione del contratto esistente e stipulato dai precedenti proprietari, senza che vi sia interruzione del servizio di fornitura di energia.

Il subentro viene invece ricondotto ad un contatore precedentemente bloccato dai proprietari o dagli inquilini precedenti, che viene poi riattivato. In pratica è l’attivazione di una fornitura di energia conseguentemente alla cessazione del contratto relativo al cliente precedente. Il subentro corrisponde ad una nuova stipula, mentre la voltura fa riferimento a qualcosa che è già in essere.

La voltura delle utenze energetiche
Ora che è stata specificata la differenza sostanziale tra i due concetti, esaminiamo più specificatamente la voltura utenza, relativa a luce e gas.
La società che fornisce l’energia accoglie la richiesta di cambio intestazione del contratto attivo da parte del nuovo inquilino. Con la voltura le condizioni economiche del contratto non mutano e sta al nuovo proprietario valutare se il procedimento è conveniente o meno, a seconda delle sue esigenze sulla base delle proprie necessità. Oltre a ciò restano immutate anche le condizioni di legge e commerciali, così come pure il fornitore del servizio, il quale non interrompe la somministrazione dell’energia, sia essa relativa a gas o luce.
Se il nuovo inquilino desidera rinegoziare le condizioni ridefinendo un contratto nuovo (quindi con una numerazione e data diverse dalle precedenti) oppure cambiare fornitore, non ha più alcun senso parlare di voltura, poiché si entra in una casistica differente, non essendoci più, di fatto, un contratto attivo sul quale operare.
Un particolare aspetto della voltura utenze va ben considerato e riguarda una possibilità che viene concessa al nuovo titolare del contratto.

La voltura può essere con accollo oppure priva di accollo: il primo caso manifesta la volontà del neo intestatario di mantenere inalterate le condizioni contrattuali nella loro totalità, accollandosi, saldandole, anche eventuali posizioni debitorie dell’inquilino precedente, mentre il secondo caso contempla la possibilità di variare in parte le condizioni contrattuali senza però mutarne gli estremi. Più semplicemente, una voltura utenze con accollo lascia tutto inalterato tranne l’intestazione, una voltura senza accollo concede invece la possibilità di variare alcune condizioni contrattuali senza prendere in carico debiti pregressi, pur cambiando l’intestatario. Bisogna precisare che l’accollo dei debiti non è cosa obbligatoria per il nuovo utente, il quale può, nei suoi diritti, scegliere per una voltura senza accollo. In questo caso l’azienda creditrice non può pretendere da lui il saldo di quanto dovuto e non può nemmeno interrompere il servizio.

In sintesi, le caratteristiche della voltura sono le seguenti:

  • continuità di fornitura energia (non si hanno interruzioni);
  • tempi immediati (si fa tutto in 20 minuti circa);
  • spese ridotte (pochi euro a seconda dell’azienda fornitrice);
  • si evita di rinegoziare un nuovo contratto, mantenendo quello in essere.

Quando è conveniente la voltura
Per stabilire la convenienza della voltura il nuovo proprietario deve essere a conoscenza delle condizioni stabilite dall’ex titolare e valutare sulla base delle proprie necessità. Ci sono contratti che prevedono una distinzione di fascia oraria per proporre tariffazioni agevolate, altre vengono stabilite in base al consumo, altre invece sono fisse. Il grande vantaggio della voltura è relativo alla continuità dell’utenza e se c’è la necessità di accelerare i tempi è sicuramente una possibilità da valutare, evitando la stipula di un nuovo documento contrattuale e l’interruzione del servizio. Se dunque tutto corrisponde e il contratto in essere è ritenuto congruo, è possibile richiedere la voltura con accollo (verificando la posizione debitoria dei precedenti proprietari).
Gli accordi stipulati in precedenza tra il soggetto e l’azienda fornitrice del servizio potrebbero includere l’assistenza gratuita al contatore. In questo caso è possibili chiamare il tecnico per una verifica sull’integrità della strumentazione atta alla misurazione del consumo.

Come richiedere la voltura utenze
Per richiedere la voltura non è necessario disporre di grande documentazione, ma è comunque utile avere sottomano dei riferimenti inerenti l’utenza oggetto di trattamento. Sarebbe quindi utile farsi rilasciare dal precedente intestatario almeno l’ultima bolletta in modo che risulta poi più facile per la società risalire al contratto. Un dato fondamentale è il POD, che identifica il punto esatto presso il quale viene attinta l’energia elettrica, la cui indicazione viene riportata sulla bolletta oppure sui display dei nuovi contatori (in alternativa sulla targhetta). Per il gas, invece, è necessario il codice PDR, anch’esso presente sulle bollette. Altro documento necessario per poter inoltrare correttamente la richiesta è l’attestazione del cambio di proprietà dell’immobile oppure la copia del contratto di affitto. Infine, oltre ai documenti di identità e codice fiscale, è necessaria la lettura dei numero del contatore effettuata appena prima del cambio.
Per precauzione è doveroso comunicare all’impiegato che segue operativamente l’iter, il nuovo indirizzo del vecchio proprietario al fine di potergli inviare la fattura relativa all’ultima bolletta.
E’ possibile richiedere la voltura delle utenze qualora si sia nella posizione di erede o di coniuge, modificando una cointestazione di contratto in un’intestazione singola. Quando si è in queste situazioni sono richieste alcune documentazioni in aggiunta che attestino il decesso o il divorzio oppure lo stato di erede.

Il subentro delle utenze
Dopo aver illustrato la voltura è ora il caso di soffermare l’attenzione sul subentro utenze, una pratica differente che può comportare qualche problema di fruizione energia e questo è bene esserne al corrente prima di compiere qualunque mossa.
L’iter prevede l’interruzione del servizio di fornitura di energia. Il motivo è facilmente intuibile: se una persona deve vendere un’abitazione e trasferirsi per motivi di lavoro altrove, non è detto che riesca a portare a termine la compravendita in tempi ristretti e far coincidere il suo trasloco con la cessione dell’immobile. La casa potrebbe stare sul mercato per diverso tempo, mesi o addirittura anni. In questo caso, onde evitare di incorrere in pagamenti di bollette inutilmente, il proprietario cedente chiede espressamente l’interruzione del servizio e quindi la cessazione del contratto. Sarà poi compito di chi subentrerà in casa, in seguito all’acquisto dell’immobile, riattivare il contatore, essendo libero di formalizzare un nuovo contratto e di rinegoziare le condizioni non necessariamente con l’azienda precedentemente fornitrice dell’energia.
La pratica di subentro si sviluppa con riferimento a due contratti ben distinti: quello vecchio in stato di cessazione e quello nuovo, intestato al neo proprietario, interrompendo quella continuità che identifica la principale caratteristica della voltura. In questo caso il subentrante non si fa carico dei debiti pregressi del precedente proprietario e l’azienda fornitrice, se è la stessa, non può opporsi all’obbligo di garantire la fornitura al nuovo utente anche se ha una situazione di pendenza con il vecchio titolare. In questo caso il gestore altro non deve fare che rivolgersi alla persona debitrice, lasciando tranquillo il nuovo intestatario e continuando a garantirgli la somministrazione del servizio.
La documentazione necessaria per chiedere il subentro resta invariata come per la voltura e così pure i costi che non si discostano molto dall’altra opzione possibile.

In sintesi le caratteristiche del subentro sono le seguenti:

  • riattivazione del contatore in seguito ad una interruzione precedente da parte di un altro proprietario;
  • stipula di un nuovo contratto;
  • possibilità di ridefinire le condizioni contrattuali adattandole alle proprie esigenze;
  • possibilità di cambiare il gestore del servizio;
  • liberazione da vincoli economici e finanziari con il precedente titolare, tranne in alcuni rari casi, come ad esempio il subentro in veste di erede a causa di un decesso.

Quando è conveniente il subentro delle utenze
A volte il subentro è una via obbligata, in seguito ad esempio all’acquisto di un immobile rimasto per tanto tempo invenduto, ma altre volte rappresenta proprio una scelta di convenienza, qualora il contratto in essere non soddisfa le richieste e le necessità del nuovo utente. In questo caso cambiare il contratto attraverso la stipula di uno nuovo è la soluzione ideale. Inoltre è possibile anche sfruttare delle proposte commerciali interessanti, liberandosi dai vincoli di condizioni contrattuali pregresse e non compatibili con i nuovi ritmi e con le nuove offerte promozionali.
Quando si acquista casa da un proprietario che palesa chiari problemi economici e finanziari è meglio stipulare un nuovo contratto e chiedere un subentro, pratica per la quale non è previsto l’accollo. In questo caso il nuovo cliente è sgravato in toto dal pagamento di qualsiasi cifra morosa passata.

Conclusione
Subentro e voltura hanno quindi un significato differente la cui discriminante è il servizio di erogazione dell’energia che nel primo caso viene interrotto, mentre nel secondo prosegue in maniera continuativa. Tra voltura e subentro l’utente deve scegliere ciò che meglio gli è conveniente dato che a livello economico poco cambia all’atto pratico. A volte le scelte sono obbligate per l’incedere dei tempi o dei fatti, ma in altre occasioni è possibile preferire una strada invece che l’altra. Molto dipende dal fabbisogno del nuovo utente e dai tempi a disposizione, anche se è innegabile che rinegoziare un nuovo contratto, specialmente se vi sono promozioni in corso anche presso altri fornitori di energia, è certamente un vantaggio tipico del subentro. Attraverso la voltura l’iter burocratico si accorcia e i tempi sono sicuramente più ridotti rispetto ad una pratica di subentro, la quale, prevedendo la stipula di un nuovo contratto e quindi la conseguente riattivazione del servizio, richiede un tempo più lungo.
A meno di voltura con accollo, al nuovo cliente non potrà venire richiesto il pagamento delle quote morose lasciate in sospeso dall’intestatario precedente, tranne in rari casi.

 

Articolo di “ilMessaggero”

https://www.ilmessaggero.it/casa/news/casa-news/utenze_guida_voltura_al_subentro/3942286.html

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